40 Imposte sul reddito
Le imposte sul reddito si analizzano come segue:
(€ milioni) |
2011 |
2012 |
2013 |
Imposte correnti: |
|
|
|
- imprese italiane |
620 |
755 |
812 |
- imprese estere operanti nel settore Exploration & Production |
8.286 |
10.214 |
7.602 |
- imprese estere |
635 |
455 |
299 |
|
9.541 |
11.424 |
8.713 |
Imposte differite e anticipate nette: |
|
|
|
- imprese italiane |
(418) |
376 |
(196) |
- imprese estere operanti nel settore Exploration & Production |
936 |
129 |
756 |
- imprese estere |
(156) |
(268) |
(265) |
|
362 |
237 |
295 |
|
9.903 |
11.661 |
9.008 |
Le imposte correnti dell’esercizio relative alle imprese italiane di €812 milioni riguardano l’IRES per €262 milioni, l’IRAP per €74 milioni e imposte estere per €476 milioni.
L’incidenza delle imposte sull’utile dell’esercizio prima delle imposte è del 64,4% (55,7% e 70,2% rispettivamente nel 2011 e nel 2012) a fronte dell’incidenza fiscale teorica del 43,1% (43,1% e 43,9% rispettivamente nel 2011 e nel 2012) che risulta applicando le aliquote previste dalla normativa fiscale italiana del 38,0%22 (IRES) all’utile prima delle imposte e del 3,9% (IRAP) al valore netto della produzione.
L’analisi della differenza tra l’aliquota fiscale teorica e quella effettiva per i tre periodi messi a confronto è la seguente:
(%) |
2011 |
2012 |
2013 |
Aliquota teorica |
43,1 |
43,9 |
43,1 |
Variazioni in aumento (diminuzione) rispetto all’aliquota teorica: |
|
|
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- maggiore incidenza fiscale sulle imprese estere |
12,7 |
16,9 |
16,1 |
- effetto svalutazione delle attività per imposte anticipate e rideterminazione aliquote fiscali |
|
7,7 |
8,9 |
- effetto applicazione addizionale IRES prevista dalla Legge n. 7 del 6 febbraio 2009 |
1,0 |
1,5 |
1,3 |
- differenze permanenti e altre motivazioni |
(1,1) |
0,2 |
(5,0) |
|
12,6 |
26,3 |
21,3 |
|
55,7 |
70,2 |
64,4 |
La maggiore incidenza fiscale delle imprese estere riguarda il settore Exploration & Production per 14,9 punti percentuali (17,2 e 17,8 punti percentuali nel 2011 e nel 2012).
La svalutazione delle attività per imposte anticipate e rideterminazione aliquote fiscali di 8,9 punti percentuali riguarda le imprese italiane rientranti nel consolidato fiscale e deriva dalla circostanza che queste attività sono valutate non più recuperabili a causa del ridimensionamento dei redditi imponibili futuri delle attività in Italia.
Nel 2013, le differenze permanenti e altre motivazioni in diminuzione di 5,0 punti percentuali comprendono gli effetti relativi alla parziale non imponibilità della plusvalenza da cessione del 28,57% di Eni East Africa SpA (6,6 punti percentuali), alla non imponibilità delle plusvalenze da cessione e da rivalutazione rilevati sulle partecipate Galp Energia SGPS SA e Snam SpA (0,9 punti percentuali) e, in aumento, gli effetti relativi alla indeducibilità della svalutazione di goodwill attribuito alla cash generating unit Mercato Europeo del gas (1,0 punti percentuali) e alla tassazione dei dividendi infragruppo (0,8 punti percentuali).
Nel 2012, le differenze permanenti e altre motivazioni di 0,2 punti percentuali comprendono l’effetto di 3,3 punti percentuali relativo alla indeducibilità della svalutazione di goodwill attribuito alla cash generating unit Mercato Europeo del gas e, in diminuzione, 4,5 punti percentuali relativi alla non imponibilità delle plusvalenze da cessione e da rivalutazione rilevate sulla partecipata Galp Energia SGPS SA.
Nel 2011, le differenze permanenti e altre motivazioni in diminuzione di 1,1 punti percentuali comprendono l’effetto di 0,2 punti percentuali relativo all’indeducibilità dell’adeguamento del fondo rischi a fronte di un procedimento antitrust nel settore europeo delle gomme.
(22) Comprende l’aliquota addizionale di 5,5 punti percentuali sul reddito imponibile delle imprese del settore energia (imprese che hanno come attività principale la produzione e commercializzazione di idrocarburi ed energia elettrica, nonché un fatturato superiore a €25 milioni) con effetto dal 1° gennaio 2008 e gli ulteriori incrementi di 1 punto percentuale stabilito con effetto 1° gennaio 2009 come previsto dal Decreto Legge n. 112/2008 (convertito in Legge n. 133/2008) e 4 punti percentuali con effetto 1° gennaio 2011 come previsto dal Decreto Legge n. 138/2011 (convertito in Legge n. 148/2011) con l’estensione dell’ambito di applicazione alle società operanti nel settore delle energie rinnovabili e delle infrastrutture energetiche.