6 Principi contabili di recente emanazione
Principi contabili e interpretazioni emessi dallo IASB/IFRIC e omologati dalla Commissione Europea
Con il Regolamento n. 1254/2012, emesso dalla Commissione Europea in data 11 dicembre 2012, sono stati omologati l’IFRS 10 “Bilancio consolidato” (di seguito “IFRS 10”) e la versione aggiornata dello IAS 27 “Bilancio separato” (di seguito “IAS 27”) che stabiliscono, rispettivamente, i principi da adottare per la presentazione e la preparazione del bilancio consolidato e del bilancio separato. Le disposizioni dell’IFRS 10 forniscono, tra l’altro, una nuova definizione di controllo da applicarsi in maniera uniforme a tutte le imprese (ivi incluse le società veicolo). Secondo tale definizione, un’impresa è in grado di esercitare il controllo se è esposta o ha il diritto a partecipare ai risultati (positivi e negativi) della partecipata e se è in grado di esercitare il suo potere per influenzarne i risultati economici. Il principio fornisce alcuni indicatori da considerare ai fini della valutazione dell’esistenza del controllo che includono, tra l’altro, diritti potenziali, diritti meramente protettivi, l’esistenza di rapporti di agenzia o di franchising. Le nuove disposizioni, inoltre, riconoscono la possibilità di esercitare il controllo su una partecipata anche in assenza della maggioranza dei diritti di voto per effetto della dispersione dell’azionariato o di un atteggiamento passivo da parte degli altri investitori. Le disposizioni dell’IFRS 10 e della nuova versione dello IAS 27 sono efficaci a partire dagli esercizi che hanno inizio il, o dopo il, 1° gennaio 2014.
Con il Regolamento n. 1254/2012 emesso dalla Commissione Europea in data 11 dicembre 2012 sono stati omologati l’IFRS 11 “Accordi a controllo congiunto” (di seguito “IFRS 11”) e la versione aggiornata dello IAS 28 “Partecipazioni in società collegate e joint venture” (di seguito “IAS 28”). L’IFRS 11 individua, sulla base dei diritti e delle obbligazioni in capo ai partecipanti, due tipologie di accordi, le joint operation e le joint venture, e disciplina il conseguente trattamento contabile da adottare per la loro rilevazione in bilancio. Con riferimento alla rilevazione delle joint venture, le nuove disposizioni indicano, quale unico trattamento consentito, il metodo del patrimonio netto, eliminando la possibilità di utilizzo del consolidamento proporzionale. La partecipazione a una joint operation comporta la rilevazione delle attività/passività e dei costi/ricavi connessi all’accordo sulla base dei diritti/obblighi spettanti indipendentemente dall’interessenza partecipativa detenuta. La versione aggiornata dello IAS 28 definisce, tra l’altro, il trattamento contabile da adottare in caso di vendita totale o parziale di una partecipazione in un’impresa controllata congiuntamente o collegata. Le disposizioni dell’IFRS 11 e della nuova versione dello IAS 28 sono efficaci a partire dagli esercizi che hanno inizio il, o dopo il, 1° gennaio 2014.
Con il Regolamento n. 1254/2012 emesso dalla Commissione Europea in data 11 dicembre 2012 è stato omologato l’IFRS 12 “Informativa sulle partecipazioni in altre entità” (di seguito “IFRS 12”) che disciplina l’informativa da fornire in bilancio in merito alle imprese controllate e collegate, alle joint operation e alle joint venture, nonché alle imprese veicolo (structured entities) non incluse nell’area di consolidamento. Le disposizioni dell’IFRS 12 sono efficaci a partire dagli esercizi che hanno inizio il, o dopo il, 1° gennaio 2014.
Con il Regolamento n. 313/2013 emesso dalla Commissione Europea in data 4 aprile 2013 è stato omologato il documento “Bilancio consolidato, Accordi a controllo congiunto e Informativa sulle partecipazioni in altre entità: Guida alle disposizioni transitorie (Modifiche all’IFRS 10, all’IFRS 11 e all’IFRS 12)” che fornisce alcuni chiarimenti e semplificazioni con riferimento ai transition requirements dei principi IFRS 10, IFRS 11 e IFRS 12. Le disposizioni del documento sono efficaci a partire dagli esercizi che hanno inizio il, o dopo il, 1° gennaio 201420.
Con il regolamento n. 1256/2012 emesso dalla Commissione Europea in data 13 dicembre 2012 sono state omologate le modifiche allo IAS 32 “Strumenti finanziari: Esposizione in bilancio – Compensazione di attività e passività finanziarie” (di seguito “Modifiche allo IAS 32”), in base alle quali: (i) al fine di operare una compensazione, il diritto di offsetting deve essere legalmente esercitabile in ogni circostanza, ovvero sia nel normale svolgimento delle attività, sia nei casi di insolvenza, default o bancarotta di una delle parti contrattuali; e (ii) al verificarsi di determinate condizioni, il contestuale regolamento di attività e passività finanziarie su base lorda con la conseguente eliminazione o riduzione significativa dei rischi di credito e di liquidità, può essere considerato equivalente a un regolamento su base netta. Le modifiche allo IAS 32 sono efficaci a partire dagli esercizi che hanno inizio il, o dopo il, 1° gennaio 2014.
Con il Regolamento n. 1374/2013 emesso dalla Commissione Europea in data 19 dicembre 2013 sono state omologate alcune modifiche allo IAS 36 “Riduzione di valore delle attività – Informazioni integrative sul valore recuperabile delle attività non finanziarie” (di seguito “modifiche allo IAS 36”) che integrano le disclosure da fornire prevedendo: (i) l’indicazione del valore recuperabile dei singoli asset o cash generating unit oggetto di svalutazione/ripristino di valore; e (ii) un’integrazione delle informazioni da fornire nei casi in cui il valore recuperabile sia determinato sulla base del fair value al netto dei costi di dismissione. Le modifiche allo IAS 36 sono efficaci a partire dagli esercizi che hanno inizio il, o dopo il, 1° gennaio 2014.
Con il Regolamento n. 1375/2013 emesso dalla Commissione Europea in data 19 dicembre 2013 sono state omologate alcune modifiche allo IAS 39 “Strumenti finanziari: Rilevazione e valutazione – Novazione di derivati e continuazione della contabilizzazione di copertura” (di seguito “Modifiche allo IAS 39”), in base alle quali non rappresenta un evento che comporta la cessazione della contabilizzazione in hedge accounting, la novazione di un contratto derivato effettuata a seguito di disposizioni normative o regolamentari, che implichi la sostituzione della controparte originaria con una controparte centrale. Le modifiche allo IAS 39 sono efficaci a partire dagli esercizi che hanno inizio il, o dopo il, 1° gennaio 2014.
Principi contabili e interpretazioni emessi dallo IASB/IFRIC e non ancora omologati dalla Commissione Europea
In data 12 novembre 2009, lo IASB ha emesso l’IFRS 9 “Financial Instruments” (di seguito “IFRS 9”) che modifica i criteri di rilevazione e valutazione delle attività finanziarie e la relativa classificazione in bilancio. In particolare, le nuove disposizioni stabiliscono, tra l’altro, un modello di classificazione e valutazione delle attività finanziarie basato esclusivamente sulle seguenti categorie: (i) attività valutate al costo ammortizzato; (ii) attività valutate al fair value. Le nuove disposizioni inoltre, prevedono che le partecipazioni diverse da quelle in controllate, controllate congiuntamente o collegate, siano valutate al fair value con imputazione degli effetti a conto economico. Nel caso in cui tali partecipazioni non siano detenute per finalità di trading, è consentito rilevare le variazioni di fair value nel prospetto dell’utile complessivo, mantenendo a conto economico esclusivamente gli effetti connessi con la distribuzione dei dividendi; all’atto della cessione della partecipazione, non è prevista l’imputazione a conto economico degli importi rilevati nel prospetto dell’utile complessivo. Inoltre, in data 28 ottobre 2010, lo IASB ha integrato le disposizioni dell’IFRS 9 includendo i criteri di rilevazione e valutazione delle passività finanziarie. In particolare, le nuove disposizioni richiedono tra l’altro che, in caso di valutazione di una passività finanziaria al fair value con imputazione degli effetti a conto economico, le variazioni del fair value connesse a modifiche del rischio di credito dell’emittente (cd. own credit risk) siano rilevate nel prospetto dell’utile complessivo; è prevista l’imputazione di detta componente a conto economico per assicurare la simmetrica rappresentazione con altre poste di bilancio connesse con la passività evitando accounting mismatch. In data 19 novembre 2013, lo IASB ha integrato l’IFRS 9 con le nuove disposizioni in materia di hedge accounting aventi l’obiettivo di garantire che le operazioni di copertura siano allineate alle strategie di risk management delle imprese e siano basate su un approccio maggiormente principles-based rispetto al passato. In particolare, le principali modifiche riguardano: (i) la valutazione solo su base prospettica dell’efficacia della copertura; (ii) la possibilità di intervenire sull’operazione di copertura, successivamente alla designazione iniziale, (cd. rebalancing) in presenza di obiettivi di risk management invariati; (iii) la possibilità, al verificarsi di determinate condizioni, di qualificare, come oggetto della copertura, una componente di rischio di un item non finanziario, posizioni nette o layer components; (iv) la possibilità di coprire posizioni aggregate, ossia una combinazione di un derivato e di un’esposizione non derivata; e (v) la contabilizzazione del time value delle opzioni o dei punti premio di contratti forward, esclusi dalla valutazione dell’efficacia della copertura, coerentemente con le caratteristiche dell’oggetto della copertura. Inoltre, le integrazioni del novembre 2013 hanno rimosso la data di efficacia dell’IFRS 9 che sarà definita quando l’intero principio sarà finalizzato (le precedenti disposizioni facevano riferimento al 1° gennaio 2015).
In data 20 maggio 2013, l’IFRIC ha emesso l’interpretazione IFRIC 21 “Levies” (di seguito IFRIC 21), che definisce il trattamento contabile dei pagamenti richiesti dalle autorità pubbliche (es. contributi da versare per operare in un determinato mercato), diversi dalle imposte sul reddito, dalle multe, dalle penali. L’IFRIC 21 indica i criteri per la rilevazione della passività, stabilendo che l’evento vincolante che dà origine all’obbligazione, e pertanto alla rilevazione della liability, è rappresentato dallo svolgimento dell’attività d’impresa che, ai sensi della normativa applicabile, comporta il pagamento. Le disposizioni dell’IFRIC 21 sono efficaci a partire dagli esercizi che hanno inizio il, o dopo il, 1° gennaio 2014.
In data 21 novembre 2013, lo IASB ha emesso la modifica allo IAS 19 “Defined Benefit Plans: Employee Contributions”, in base alla quale è consentito rilevare i contributi connessi a piani a benefici definiti, dovuti dal dipendente o da terzi, a riduzione del service cost nel periodo in cui il relativo servizio è reso, sempre che tali contributi presentino le seguenti condizioni: (i) sono indicati nelle condizioni formali del piano, (ii) sono collegati al servizio svolto dal dipendente e (iii) sono indipendenti dal numero di anni di servizio del dipendente (es. i contributi rappresentano una percentuale fissa della retribuzione oppure un importo fisso per tutto il periodo di lavoro o correlato all’età del dipendente). La modifica è efficace a partire dagli esercizi che hanno inizio il, o dopo il, 1° luglio 2014 (per Eni: Bilancio 2015).
In data 12 dicembre 2013, lo IASB ha emesso i documenti “Annual Improvements to IFRSs 2010-2012 Cycle” e “Annual Improvements to IFRSs 2011-2013 Cycle” contenenti modifiche, essenzialmente di natura tecnica e redazionale, dei principi contabili internazionali. Le modifiche ai principi sono efficaci a partire dagli esercizi che hanno inizio il, o dopo il, 1° luglio 2014 (per Eni: Bilancio 2015).
Allo stato Eni sta analizzando i principi indicati e valutando se la loro adozione avrà un impatto significativo sul bilancio.
(20) In accordo con le regole di transizione previste dall’IFRS 10 e dall’IFRS 11, le nuove disposizioni saranno applicate, ai fini della redazione del bilancio consolidato, con effetto retroattivo a partire dal 1° gennaio 2014 rettificando i valori di apertura dello stato patrimoniale al 1° gennaio 2013 e i dati economici del 2013. L’applicazione delle nuove disposizioni nel bilancio consolidato comporta i seguenti effetti: (i) al 1° gennaio 2013, un incremento del totale attività di €313 milioni, un incremento del totale passività di €454 milioni e un decremento delle interessenze di terzi di €141 milioni; (ii) nel conto economico 2013, un decremento del totale ricavi di €23 milioni, un incremento dell’utile operativo di €32 milioni e un decremento delle interessenze di terzi di €13 milioni; (iii) al 31 dicembre 2013, un incremento del totale attività di €253 milioni, un incremento del totale passività di €378 milioni e un decremento delle interessenze di terzi di €125 milioni.