3 Criteri di valutazione

I criteri di valutazione più significativi adottati per la redazione del bilancio consolidato sono indicati nei punti seguenti.

Attività correnti

Le disponibilità liquide ed equivalenti comprendono la cassa, i depositi a vista nonché le attività finanziarie originariamente esigibili entro 90 giorni, prontamente convertibili in cassa e sottoposte a un irrilevante rischio di variazione di valore.

Le attività finanziarie disponibili per la vendita comprendono le attività finanziarie, diverse dai derivati, dai crediti, dalle attività finanziarie destinate al trading e da mantenersi sino alla scadenza.

Le attività finanziarie destinate al trading e le attività finanziarie disponibili per la vendita sono rilevate al fair value con imputazione degli effetti, rispettivamente, alla voce di conto economico “Proventi (oneri) finanziari” e alla riserva di patrimonio netto6 afferente le altre componenti dell’utile complessivo. In quest’ultima fattispecie, le variazioni del fair value rilevate nel patrimonio netto sono imputate a conto economico all’atto del realizzo o della svalutazione. L’obiettiva evidenza di svalutazioni è verificata considerando, tra l’altro, rilevanti inadempimenti contrattuali, significative difficoltà finanziarie, rischio di insolvenza della controparte; le riduzioni di valore dell’attività sono incluse nel valore di iscrizione.

Gli interessi maturati e i dividendi deliberati relativi ad attività finanziarie valutate al fair value sono rilevati per competenza economica rispettivamente alle voci “Proventi (oneri) finanziari7”e “Altri proventi (oneri) su partecipazioni”. Quando l’acquisto o la vendita di attività finanziarie avviene secondo un contratto che prevede il regolamento dell’operazione e la consegna dell’attività entro un determinato numero di giorni, stabiliti dagli organi di controllo del mercato o da convenzioni del mercato (es. acquisto di titoli su mercati regolamentati), l’operazione è rilevata alla data del regolamento.

I crediti sono valutati secondo il metodo del costo ammortizzato (v. punto successivo “Attività finanziarie”).

Le attività finanziarie cedute sono eliminate dall’attivo patrimoniale quando il diritto a ricevere i flussi di cassa è trasferito unitamente a tutti i rischi e benefici associati alla proprietà.

Le rimanenze, incluse le scorte d’obbligo, differenti dai lavori in corso su ordinazione, sono iscritte al minore tra il costo di acquisto o di produzione e il valore netto di realizzo rappresentato dall’ammontare che l’impresa si attende di ottenere dalla loro vendita nel normale svolgimento dell’attività ovvero, relativamente ai volumi di rimanenze di greggio e prodotti petroliferi sui quali insistono contratti di cessione già stipulati, dal prezzo di vendita pattuito. Le rimanenze derivanti da acquisti operati nella prospettiva di una rivendita nel breve periodo e dell’ottenimento di benefici economici derivanti dalle fluttuazioni del prezzo, sono valutate al fair value al netto dei costi di vendita.

Il costo delle rimanenze di idrocarburi (greggio, condensati e gas naturale) e di prodotti petroliferi è determinato applicando il metodo del costo medio ponderato su base trimestrale ovvero, quando la finalità di utilizzo e la velocità di rigiro (turnover) delle rimanenze di greggio e prodotti petroliferi lo giustificano, su base mensile; quello dei prodotti chimici è determinato applicando il costo medio ponderato su base annuale.

I lavori in corso su ordinazione sono valutati sulla base dei corrispettivi pattuiti in relazione allo stato di avanzamento dei lavori determinato utilizzando il metodo del costo sostenuto (cost-to-cost). Gli acconti versati dai committenti sono detratti dal valore delle rimanenze nei limiti dei corrispettivi maturati; la parte eccedente il valore delle rimanenze è iscritta nelle passività. Le perdite delle commesse sono rilevate interamente nell’esercizio in cui sono considerate probabili. I lavori in corso su ordinazione non fatturati i cui corrispettivi sono pattuiti in moneta diversa dall’euro sono convertiti in euro applicando il cambio corrente alla data di chiusura dell’esercizio con imputazione degli effetti a conto economico.

In presenza di clausole di “take or pay” all’interno di contratti di approvvigionamento a lungo termine di gas naturale, i volumi di gas non ritirati che determinino l’attivazione della clausola “pay”, valorizzati alle formule di prezzo previste contrattualmente, sono rilevati nella voce “Altre attività” come “deferred costs” in contropartita alla voce “Altri debiti” ovvero all’esborso effettuato per il relativo regolamento. I deferred costs stanziati sono imputati a conto economico: (i) all’atto dell’effettivo ritiro del gas naturale, partecipando alla determinazione del costo medio ponderato del magazzino; (ii) per la parte non recuperabile quando si configura l’impossibilità di ritirare il gas precedentemente non prelevato secondo le tempistiche contrattualmente previste. Inoltre, i deferred costs stanziati sono oggetto di valutazione, al fine di verificarne la recuperabilità economica, confrontando il loro valore di iscrizione con il relativo valore netto di realizzo determinato in analogia a quanto indicato per le rimanenze.

Gli strumenti di copertura sono indicati al punto “Strumenti finanziari derivati”.

Attività non correnti

Passività finanziarie

Fondi per rischi e oneri

Fondi per benefici ai dipendenti

Azioni proprie

Ricavi e costi

Differenze cambio

Dividendi

Imposte sul reddito

Strumenti finanziari derivati

Valutazioni al fair value

(6) Le variazioni di fair value delle attività finanziarie disponibili per la vendita in valuta dovute a variazioni del tasso di cambio sono rilevate a conto economico.

(7) Gli interessi attivi maturati su attività finanziarie destinate al trading concorrono alla valutazione complessiva del fair value dello strumento e sono rilevati, all’interno dei “Proventi (oneri) finanziari”, nella sottovoce “Proventi netti su attività finanziarie destinate al trading”. Differentemente, gli interessi attivi maturati su attività finanziarie disponibili per la vendita sono rilevati, all’interno dei “Proventi (oneri) finanziari”, nella sottovoce “Proventi finanziari”.

(8) I criteri relativi alla rilevazione e valutazione delle attività minerarie sono indicati al punto “Attività minerarie”.

(9) Queste passività riguardano essenzialmente il settore Exploration & Production; i costi di smantellamento e ripristino siti relativi alle attività materiali dei settori Refining & Marketing, Gas & Power e Versalis, tenuto conto dell’indeterminatezza del momento temporale di abbandono degli asset, che impedisce di stimare i relativi costi attualizzati di abbandono, sono rilevati quando è determinabile la data dell’effettivo sostenimento dell’onere e l’ammontare dell’obbligazione può essere attendibilmente stimato. Al riguardo Eni valuta periodicamente le condizioni di svolgimento dell’attività al fine di verificare il sopraggiungere di cambiamenti, circostanze o eventi che possano comportare la necessità di rilevare costi di smantellamento e ripristino siti relativi alle attività materiali dei settori Refining & Marketing, Gas & Power e Versalis.

(10) Per la definizione di valore recuperabile v. punto “Attività materiali”.

(11) La svalutazione rilevata in un periodo infrannuale non è oggetto di storno anche nel caso in cui, sulla base delle condizioni esistenti in un periodo infrannuale successivo, la svalutazione sarebbe stata minore ovvero non rilevata.

(12) Quando l’operatore ha il diritto contrattuale incondizionato a ricevere disponibilità liquide o altre attività finanziarie da parte del concedente o da un soggetto individuato dal concedente stesso, i corrispettivi ricevuti o da ricevere da parte dell’operatore per le attività di costruzione/miglioria dell’infrastruttura sono rilevati come un’attività finanziaria.

(13) I principi contabili internazionali non stabiliscono criteri specifici di rilevazione e valutazione delle attività minerarie. Eni ha mantenuto i criteri di rilevazione e valutazione delle attività di esplorazione e valutazione delle risorse minerarie adottati precedentemente all’introduzione degli IFRS, come consentito dall’IFRS 6 “Esplorazione e valutazione delle risorse minerarie”.

(14) Nel caso di assunzione di un collegamento (controllo congiunto) in fasi successive, la partecipazione è iscritta per l’importo corrispondente a quello derivante dall’applicazione del metodo del patrimonio netto come se lo stesso fosse stato applicato sin dall’origine; l’effetto della “rivalutazione” del valore di iscrizione delle quote di partecipazione detenute antecedentemente all’assunzione del collegamento (controllo congiunto) è rilevato a patrimonio netto.

(15) Al contrario, gli eventuali valori rilevati nelle altre componenti dell’utile complessivo relativi alla ex controllata congiunta o collegata, per i quali non è previsto il rigiro a conto economico, sono imputati agli utili a nuovo.

(16) La svalutazione rilevata in un periodo infrannuale non è oggetto di storno anche nel caso in cui, sulla base delle condizioni esistenti in un periodo infrannuale successivo, la svalutazione sarebbe stata minore ovvero non rilevata.

(17) Periodo intercorrente tra la data di assunzione dell’impegno e la data a partire dalla quale l’opzione può essere esercitata.